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Lo
Statuto Comunale di
0ffida, pubblicato con
traduzione e commento
nell’anno 1983 a
cura dell’Amm.ne
Com.le, risale al
1524 e risulta
frutto di un
rinnovamento e di una
revisione
dell’antico
Statuto offidano di
cui, purtroppo, non
è rimasto
nulla.
Esso è
diviso in sette
libri e comprende
una rubrica o
indice.
Il primo libro,
in quattro capitoli,
indica le
festività
religiose ed i luoghi
di culto.
Il secondo, in
dodici capitoli, si
sofferma
sull’ordinamento
amministrativo e sui
compiti demandati ad
ogni
magistratura.
Il terzo, in
sessanta capitoli,
tratta delle cause
civili. Il libro si
chiude con
l’ordine di
sfilata in occasione
della processione per
la festa
dell’Assunta, in
Agosto.
Il quarto, in
centoventuno capitoli,
tratta dei
malefici, dei
reati contro i beni
e le persone.
Il quinto, in
quarantotto capitoli,
tratta delle cause
miste e
straordinarie.
Il sesto, in
tredici capitoli,
tratta dei danni
comunque
arrecati.
Il settimo, in
otto capitoli, tratta
delle cause
d’appello e di
nullità.
Questo libro fa
esplicito riferimento
al privilegio concesso
da Martino V (1 368-1
431) alla
Comunità di
Offida per
l’allargamento
della sua competenza
giuridica anche ai
processi suddetti.
Infine la
rubrica, contenente
un indice
particolareggiato dei
libri e dei
capitoli.
Parlamento
Generale
È composto da
un membro di ciascuna
famiglia iscritta nel
ruolo della imposta di
famiglia. Nello Statuto
del 1524 raro è
il riferimento alla
convocazione del
Parlamento Generale, in
quanto ormai altri
istituti (Concilio
Generale e Consiglio di
Credenza) risultavano
essere più
funzionali e
rispondenti alle
esigenze della
collettività.
Era convocato,
evidentemente, solo in
caso di decisioni di
notevole
gravità.
Concilio
Generale
Composto da 100
consiglieri aveva il
potere di no minare i
pretori, i medici, i
cancellieri, gli
oratori, i banditori, i
corrieri, i macellai, i
panettieri, i custodi
privati, i camerari,
gli esattori. Poteva
imporre tributi sia
alle singole persone
che alle famiglie. La
seduta era valida se
erano presenti almeno
60 consiglieri.
Consiglio di
Credenza o delle
Proposte
Era un organismo
più ristretto,
composto da 40
consiglieri. Il
consiglio doveva
discutere le proposte
da inviare
all’approvazione
del Concilio Generale.
Poteva altresì
provvedere alle spese
di immediata
necessità che
riguardavano
l’utilità
del Comune (riparare le
mura cittadine, fare
fronte a qualche
pericolo
imminente).
Consiglio del
Numero
Era un consiglio
composto da persone
scelte dai priori e dai
consoli. Tale consiglio
doveva deliberare ed
operare contro i
contumaci e i ribelli.
Doveva, inoltre,
osservare tutti i
capitoli e i decreti
approvati per il
mantenimento della pace
nella Terra di
Offida.
Il governo del
Comune
Era rappresentato da 4
priori e da 4 consoli
che rimanevano in
carica per 2 mesi. La
loro elezione avveniva
tramite estrazione.
I priori e Consoli in
carica avevano
l’autorità
e il potere di disporre
e Comandare, con parole
e scritti, a tutti
quelli che erano
soggetti alla loro
giurisdizione, I
trasgressori venivano
puniti con una somma
che poteva raggiungere
la cifra di 10 libbre
di denari.
Avevano inoltre il
potere di convocare il
Concilio Generale, il
Consiglio di Credenza;
di formulare programmi
secondo le
necessità del
Comune stesso.
Dovevano
salvaguardare, sempre e
in ogni caso, i beni,
le sostanze, i diritti
e i privilegi del
Comune.
Ai priori, insieme al
cancelliere, andavano
indirizzate le
richieste per le cause
d’appello
(Statuto lib, VII, cap.
1) e di
nullità.
Il Sindaco
Era eletto dal
Concilio Generale,
convocato per
l’occasione dai
priori e dai consoli in
carica. Non poteva
accedere a tale carica
chi minore di anni 25 o
analfabeta.
Durava in carica 1
anno. Doveva assistere
alle riunioni del
Concilio Generale, del
Parlamento, di
Credenza, Il sindaco
doveva, per mano del
cancelliere, compilare
un libro sui beni del
Comune.
In questo libro
dovevano essere
trascritti,
minuziosamente e
distintamente, tutti i
possessi ed i beni del
Comune, mobili ed
immobili, e gli atti
amministrativi
assunti.
Inoltre doveva curare
le questioni civili e
penali riguardanti il
Comune sia per quanto
atteneva alle questioni
interne che a quelle
esterne, tra il Comune
e altri comuni.
Lo stipendio annuale
ammontava a circa 22
fiorini, come stabilito
dal Concilio
Generale.
Cancelliere
Il Cancelliere era
eletto dal Concilio
Generale. Durava in
carica 6 mesi. Suo
compito era quello di
trascrivere, utilizzare
fedelmente, per conto
del Comune, gli atti di
Credenza: delibere,
arringhe, riformanze.
Inoltre, tutte le altre
scritture del Concilio
Generale, del
Parlamento e del
Numero.
Il cancelliere veniva
retribuito con una
somma pari a 48 fiorini
all’anno.
Camerario
Era il tesoriere e il
pagatore del
Comune.
Il Podestà o
Pretore
Eletto dal Concilio
Generale, rappresentava
la massima
autorità
giudiziaria nel Comune.
Era competente sia
nelle cause civili che
in quelle criminali
(penali) e miste.
Durava in carica 6 mesi
e non poteva essere
rieletto.
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